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Statuto

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Melagrana Onlus

(Approvato dall'assemblea dei Soci del 19 dicembre 2002)

TITOLO I

Disposizioni Generali
Art.1. - E' costituita una associazione denominata "Melagrana ONLUS". L'associazione ha sede in San Felice a Cancello alla Via 1° Castello, 37
Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e si propone come obiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività:
1. attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva - anche con l'ausilio delle reti on-line e gestione siti internet - relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative
2.Realizzazione e gestione di una Casa Editrice "Edizioni Melagrana Onlus", articolata in Collane Editoriali, ciascuna con un proprio responsabile; organizzare una propria rete di distribuzione e/o avvalersi di distributori professionali;
3.Registrazione e gestione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodica sia a stampa che on-line
4. organizzazione di stages ed interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realta' analoghe governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale (Legge Regionale Campania n. 22 dell'86);
5.partecipazione, organizzazione e gestione di partenariati internazionali, con paesi europei, extra continentali con particolare, ma non esclusiva, attenzione ai paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della persona, dall'infanzia alla fascia anziana della popolazione, ed alla riduzione di tutte le condizioni di disagio sociale, economico ed esistenziale vissuto;
6.realizzare in proprio, promuovere e/o partecipare a studi, pubblicazioni ed iniziative intese ad approfondire tematiche relative alla dimensione del disagio sociale e dei comportamenti correlati in tutte le sue manifestazioni, per le diverse fasce d'età e nei diversi contesti - istituzionalizzati e non - nei quali esse si evidenziano.
7.ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
8.istruzione
9.promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private, di biblioteche, medioteche, ludoteche, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie;
10.formazione, formazione del personale della scuola, formazione per specifici gruppi professionali di enti pubblici e/o privati
11.formazione professionale
12.consulenza ad Enti pubblici e privati e supervisione di progetti;
13.tutela dei diritti civili e recupero della memoria storica del cammino del genere umano e degli eventi dei quali è stato protagonista;
14.promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace ed ai diritti umani (legge regione campania n. 12 del 7.4.2000)
15.promozione della multietnicità, dell'integrazione razziale e linguistica
16.adozione internazionale ed affido familiare;
17.assistenza sociale o socio-sanitaria anche attraverso la gestione diretta e/o in conto terzi di strutture residenziali e/o semiresidenziali.
18.assistenza sanitaria
19.attività di socializzazione ricreativa e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra - scolastica della persona
20.tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successivi dispositivi di legge;
21.tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Art. 3. - L'associazione, pur mantenendo la più completa indipendenza, potrà dare la sua collaborazione ad altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini attraverso la stipula di protocolli di intesa e/o convenzioni.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci fondatori; b) l'Assemblea dei soci; c) il Consiglio direttivo; d) il Presidente del Comitato tecno-scientifico; e) il Presidente; f) il Responsabile Amministrativo.


TITOLO II

I Soci fondatori
Art. 5. - Rappresentano le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano sottoscritto il presente statuto ed hanno formalmente costituito l'associazione e compongono l'Assemblea dei soci fondatori; all'atto della sottoscrizione hanno versato una quota di iscrizione pari a lire 100.000 ( centomila);
Art. 6. - Il socio fondatore che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Presidente e contestualmente all'Assemblea dei soci.
I Soci ordinari
Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo; all'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versata una quota di iscrizione pari a € 50,00 (cinquanta/00);
I soci ordinari partecipano all'Assemblea dei soci ed i maggiorenni con diritto di voto per l'elezione del segretario dell'Assemblea dei soci dei membri del Consiglio Direttivo, di quattro membri del Comitato Tecno-scientifico. I soci ordinari esprimono parere consultivo nell'Assemblea dei soci ordinari su particolari temi associativi riguardanti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la programmazione delle attività scientifiche dell'associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, i servizi, le strutture e gli attrezzi sportivi di cui l'Associazione verrà in possesso. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. La quota non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 8. - Sia i soci fondatori che i soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale pari € 50,00 (cinquanta/00) . Il mancato versamento di tale quota trascorsi mesi tre dalla comunicazione di morosità determina il decadimento dello status di socio.
Art. 9. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.


TITOLO III


L'Assemblea dei soci fondatori

Art.10. - L'assemblea dei soci fondatori, convocata dal Presidente dell'Associazione per conto del Consiglio direttivo, in seduta straordinaria con richiesta raccomandata con almeno 20 gg. prima della data richiesta delibera sulle eventuali modifica dello statuto relativamente agli scopi sociali dell'associazione e sull'ipotesi di scioglimento dell'associazione stessa: sugli artt. 2, 3 e 35 del presente statuto l'assemblea dei soci fondatori ha parere vincolante. Il Presidente dell'Associazione ad inizio di seduta nomina un segretario verbalizzante.
Art.11. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci fondatori, che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione, il Presidente e il Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione; potranno essere invitati ai lavori dell'Assemblea dei soci fondatori , solo con parere consultivo, quanti altri potranno fornire un utile contributo ai medesimi lavori. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione e non raggiunto il numero legale, l'Assemblea si intende convocata in seconda convocazione.
Art. 12. - L'assemblea dei soci fondatori delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

L'Assemblea dei soci ordinari

Art.13. - L'assemblea dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede, nel primo semestre di ogni anno, per esprimere parere consultivo sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, approvazione del bilancio consultivo e preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci ordinari. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con affissione nella bacheca della sede o con altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni. L'assemblea dei soci designa, e/o surroga, a scadenza di mandato del Consiglio direttivo, i cinque soci e propone un massimo di 4 membri per il Comitato Scientifico dell'Associazione che sottopone al parere del Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione ed alla delibera del Consiglio direttivo.
Art.14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci tutti i soci, che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione e non raggiunto il numero legale, l'Assemblea dei soci ordinari si intende convocata in seconda convocazione.
Art. 15. - L'assemblea dei soci, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
Art. 16. - Assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci ordinari che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 17. - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono proporre modifiche dello statuto. Nel caso specifico di dover deliberare in merito agli artt. 2, 3 e 35, l'assemblea dei soci dovrà preventivamente acquisire il parere vincolante dell'assemblea straordinaria dei soci fondatori.
Art. 18. - Assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda motivata del Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione.


TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Art. 19. - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in qualità di consiglieri. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina e la nomina del Presidente dell'Associazione vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci fondatori e/o ordinari. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere non comporta compensi ed è a titolo gratuito.
Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3; approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci per il parere deliberativo; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; nomina e revoca dei dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, conferisce e revoca procure.
Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio ed un responsabile amministrativo scelto tra i soci dell'Associazione in regola con le quote associative. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno 2/5 dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.
Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno i 2/3 dei consiglieri.
Art. 23. - Al responsabile amministrativo il Consiglio direttivo affida i compiti di verbalizzazione delle sedute e lo svolgimento dell'ordinaria attività economica ed amministrativa dell'associazione su indicazione del Presidente.
Art. 24. - Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano di diritto il Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione ed il responsabile amministrativo con parere consultivo.
Art. 25. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.
Presidente del Comitato scientifico

Art. 26. - Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dall'Assemblea dei soci partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo. Il Presidente del Comitato scientifico sovrintende alla programmazione dell'attività scientifica dell'associazione dandone preventiva comunicazione al Presidente ed all'Assemblea dei soci.
Il Presidente del Comitato scientifico fa parte unitamente al Presidente dell'Associazione del Coordinamento dell'Associazione. La nomina ha validità quadriennale.
Il Presidente del Comitato Scientifico costituisce apposito comitato scientifico che presiede, composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca scientifica e della società civile, istituzionale ed associativa particolarmente distintisi per l'impegno sui temi propri della ragione sociale dell'associazione.
Supervisiona l'attività della casa editrice relazionando periodicamente al Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione

Art. 27. - Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, convoca all'Assemblea straordinaria dei soci fondatori, convoca l'Assemblea dei soci ordinari, presiede alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Presidente partecipa al Comitato scientifico dell'Associazione. Il Presidente ha la facoltà di costituire un Coordinamento, del quale fa parte anche il Presidente del Comitato scientifico, con i compiti di raccordare ed omogeneizzare gli interventi operativi ed i propositi scientifici posti alla base dell'impegno dell'associazione Melagrana ONLUS.
La nomina ha validità quadriennale. Assolve a tutti gli adempimenti posti nel presente Statuto e sono di sua esclusiva competenza.
Il Responsabile Amministrativo
Art. 28. - Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Presidente dell'Associazione e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato nell'incarico; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nella gestione economica e amministrativa dell'Associazione. Il Responsabile Amministrativo coordina la segreteria dell'Associazione ed è il referente contabile ed amministrativo di tutte le attività economiche dell'Associazione.


TITOLO VI

Le sedi periferiche
Art. 29. - Su richiesta di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. L'ambito territoriale è la provincia.
Art. 30. - Ogni sede periferica in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del consiglio direttivo.
Art. 31. - Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.
Art. 32. - Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del consiglio direttivo.


TITOLO VII

Il Patrimonio

Art. 33. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) tasse d'iscrizione; b) quote annuali di associazione; c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi; d) proventi dell'attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva - anche con l'ausilio delle reti on-line e gestione siti internet- relativamente agli scopi sociali; e) contributi volontari, lasciti, donazioni; f) dalle attività formative e di consulenza specifiche dell'associazione rivolte a terzi, privati, imprese ed enti pubblici e privati, e dalla gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali coerenti con le finalità sociali, g) proventi della casa editrice e delle attività della formazione; h) gestione progetti in convenzione con Enti.
Art. 34. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione, per l'anno successivo.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


TITOLO VIII

Lo scioglimento

Art. 35. - In caso di scioglimento dell'associazione si fa esplicito riferimento all'art. 5, comma 4, della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 dove si prevede che il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (Legge Regionale Campania n. 18 del 1996), sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 36. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

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