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NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Melagrana Onlus
(Approvato dall'assemblea dei
Soci del 19 dicembre 2002)
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art.1. - E' costituita una associazione denominata "Melagrana
ONLUS". L'associazione ha sede in San Felice a Cancello
alla Via 1° Castello, 37
Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità
di lucro e si propone come obiettivo il contrasto ai fenomeni
di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione
sociale e di povertà della persona. Essa si propone
di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività:
1. attività editoriale e di produzione cartacea, informatica,
telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva
- anche con l'ausilio delle reti on-line e gestione siti internet
- relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento
delle attività associative
2.Realizzazione e gestione di una Casa Editrice "Edizioni
Melagrana Onlus", articolata in Collane Editoriali, ciascuna
con un proprio responsabile; organizzare una propria rete
di distribuzione e/o avvalersi di distributori professionali;
3.Registrazione e gestione di una testata editoriale per la
realizzazione di un giornale e/o rivista periodica sia a stampa
che on-line
4. organizzazione di stages ed interscambi culturali e di
formazione/aggiornamento con realta' analoghe governative
e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale
(Legge Regionale Campania n. 22 dell'86);
5.partecipazione, organizzazione e gestione di partenariati
internazionali, con paesi europei, extra continentali con
particolare, ma non esclusiva, attenzione ai paesi in via
di sviluppo, per la realizzazione di progetti finalizzati
al sostegno della persona, dall'infanzia alla fascia anziana
della popolazione, ed alla riduzione di tutte le condizioni
di disagio sociale, economico ed esistenziale vissuto;
6.realizzare in proprio, promuovere e/o partecipare a studi,
pubblicazioni ed iniziative intese ad approfondire tematiche
relative alla dimensione del disagio sociale e dei comportamenti
correlati in tutte le sue manifestazioni, per le diverse fasce
d'età e nei diversi contesti - istituzionalizzati e
non - nei quali esse si evidenziano.
7.ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente o da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente,
in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400
8.istruzione
9.promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione
e/o la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni
pubbliche o private, di biblioteche, medioteche, ludoteche,
musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione
on-line, librerie;
10.formazione, formazione del personale della scuola, formazione
per specifici gruppi professionali di enti pubblici e/o privati
11.formazione professionale
12.consulenza ad Enti pubblici e privati e supervisione di
progetti;
13.tutela dei diritti civili e recupero della memoria storica
del cammino del genere umano e degli eventi dei quali è
stato protagonista;
14.promozione e diffusione di una cultura dell'educazione
alla pace ed ai diritti umani (legge regione campania n. 12
del 7.4.2000)
15.promozione della multietnicità, dell'integrazione
razziale e linguistica
16.adozione internazionale ed affido familiare;
17.assistenza sociale o socio-sanitaria anche attraverso la
gestione diretta e/o in conto terzi di strutture residenziali
e/o semiresidenziali.
18.assistenza sanitaria
19.attività di socializzazione ricreativa e sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra
- scolastica della persona
20.tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge n. 1089/1939, ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successivi dispositivi
di legge;
21.tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22
Art. 3. - L'associazione, pur mantenendo la più completa
indipendenza, potrà dare la sua collaborazione ad altri
enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che
si inquadrino nei suoi fini attraverso la stipula di protocolli
di intesa e/o convenzioni.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci fondatori; b) l'Assemblea dei soci;
c) il Consiglio direttivo; d) il Presidente del Comitato tecno-scientifico;
e) il Presidente; f) il Responsabile Amministrativo.
TITOLO II
I Soci fondatori
Art. 5. - Rappresentano le persone fisiche e le persone giuridiche
che abbiano sottoscritto il presente statuto ed hanno formalmente
costituito l'associazione e compongono l'Assemblea dei soci
fondatori; all'atto della sottoscrizione hanno versato una
quota di iscrizione pari a lire 100.000 ( centomila);
Art. 6. - Il socio fondatore che intenda recedere dalla associazione
deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Presidente
e contestualmente all'Assemblea dei soci.
I Soci ordinari
Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche
e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di
ammissione all'associazione e la cui domanda sia accolta dal
Consiglio Direttivo; all'atto dell'accoglimento della domanda
deve essere versata una quota di iscrizione pari a €
50,00 (cinquanta/00);
I soci ordinari partecipano all'Assemblea dei soci ed i maggiorenni
con diritto di voto per l'elezione del segretario dell'Assemblea
dei soci dei membri del Consiglio Direttivo, di quattro membri
del Comitato Tecno-scientifico. I soci ordinari esprimono
parere consultivo nell'Assemblea dei soci ordinari su particolari
temi associativi riguardanti l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e la programmazione delle
attività scientifiche dell'associazione. I soci avranno
diritto di frequentare i locali sociali, i servizi, le strutture
e gli attrezzi sportivi di cui l'Associazione verrà
in possesso. I soci sono tenuti al pagamento di una quota
annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio
direttivo dell'associazione. La quota non è trasmissibile,
se non a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 8. - Sia i soci fondatori che i soci ordinari sono tenuti
al versamento di una quota associativa annuale pari €
50,00 (cinquanta/00) . Il mancato versamento di tale quota
trascorsi mesi tre dalla comunicazione di morosità
determina il decadimento dello status di socio.
Art. 9. - Il socio che intenda recedere dalla associazione
deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima
dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
TITOLO III
L'Assemblea dei soci fondatori
Art.10. - L'assemblea dei soci fondatori,
convocata dal Presidente dell'Associazione per conto del Consiglio
direttivo, in seduta straordinaria con richiesta raccomandata
con almeno 20 gg. prima della data richiesta delibera sulle
eventuali modifica dello statuto relativamente agli scopi
sociali dell'associazione e sull'ipotesi di scioglimento dell'associazione
stessa: sugli artt. 2, 3 e 35 del presente statuto l'assemblea
dei soci fondatori ha parere vincolante. Il Presidente dell'Associazione
ad inizio di seduta nomina un segretario verbalizzante.
Art.11. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti
i soci fondatori, che si trovino in regola col pagamento della
quota di associazione, il Presidente e il Presidente del Comitato
Scientifico dell'Associazione; potranno essere invitati ai
lavori dell'Assemblea dei soci fondatori , solo con parere
consultivo, quanti altri potranno fornire un utile contributo
ai medesimi lavori. Ciascun socio potrà rappresentare
uno o più altri soci purché munito di regolare
delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea
e per la validità delle sue deliberazioni è
necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione. In seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il
numero dei soci presenti o rappresentati. Trascorsa un'ora
dalla prima convocazione e non raggiunto il numero legale,
l'Assemblea si intende convocata in seconda convocazione.
Art. 12. - L'assemblea dei soci fondatori delibera a maggioranza
di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare
delega scritta rilasciata ad altro socio.
L'Assemblea dei soci ordinari
Art.13. - L'assemblea dei soci, convocata
su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso
la sede, nel primo semestre di ogni anno, per esprimere parere
consultivo sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale,
approvazione del bilancio consultivo e preventivo e su tutti
gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine
del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero
su richiesta di almeno cinque soci ordinari. La data e l'ordine
del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con affissione
nella bacheca della sede o con altri mezzi che il Consiglio
direttivo riterrà opportuni. L'assemblea dei soci designa,
e/o surroga, a scadenza di mandato del Consiglio direttivo,
i cinque soci e propone un massimo di 4 membri per il Comitato
Scientifico dell'Associazione che sottopone al parere del
Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione ed alla
delibera del Consiglio direttivo.
Art.14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci
tutti i soci, che si trovino in regola col pagamento della
quota di associazione. Per la costituzione legale dell'assemblea
è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino
almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione.
In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Trascorsa
un'ora dalla prima convocazione e non raggiunto il numero
legale, l'Assemblea dei soci ordinari si intende convocata
in seconda convocazione.
Art. 15. - L'assemblea dei soci, all'inizio di ogni sessione,
elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario.
Il segretario provvede a redigere i verbali delle dell'assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea
e dal segretario.
Art. 16. - Assemblee dei soci straordinarie possono essere
convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure
per domanda di tanti soci ordinari che rappresentano non meno
della decima parte degli iscritti.
Art. 17. - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono
proporre modifiche dello statuto. Nel caso specifico di dover
deliberare in merito agli artt. 2, 3 e 35, l'assemblea dei
soci dovrà preventivamente acquisire il parere vincolante
dell'assemblea straordinaria dei soci fondatori.
Art. 18. - Assemblee dei soci straordinarie possono essere
convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure
per domanda motivata del Presidente del Comitato Scientifico
dell'Associazione.
TITOLO IV
Il consiglio direttivo
Art. 19. - Il consiglio direttivo è
composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,
in qualità di consiglieri. Il consiglio direttivo elegge
tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione. Per la
prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro
nomina e la nomina del Presidente dell'Associazione vengono
effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura
in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della
scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così
eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea
dei soci fondatori e/o ordinari. Qualora per qualsiasi motivo
il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero
consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato. La carica di consigliere non comporta compensi
ed è a titolo gratuito.
Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni
potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri
da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi
dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione
ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio: fissa le direttive per l'attuazione
dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità
di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli
investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote
di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide
sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla
sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3; approva
i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario
e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci
per il parere deliberativo; stabilisce le prestazioni di servizi
ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
nomina e revoca dei dirigenti e funzionari e impiegati ed
emana ogni provvedimento riguardante il personale, conferisce
e revoca procure.
Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente,
che dura in carica per l'intera durata del consiglio ed un
responsabile amministrativo scelto tra i soci dell'Associazione
in regola con le quote associative. Esso si riunisce ogni
volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di
almeno 2/5 dei consiglieri, e comunque non meno di una volta
ogni quattro mesi.
Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese
a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di
parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni
del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno
i 2/3 dei consiglieri.
Art. 23. - Al responsabile amministrativo il Consiglio direttivo
affida i compiti di verbalizzazione delle sedute e lo svolgimento
dell'ordinaria attività economica ed amministrativa
dell'associazione su indicazione del Presidente.
Art. 24. - Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano
di diritto il Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione
ed il responsabile amministrativo con parere consultivo.
Art. 25. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.
Presidente del Comitato scientifico
Art. 26. - Il Presidente del Comitato scientifico
è nominato dall'Assemblea dei soci partecipa alle riunioni
del Consiglio direttivo con parere consultivo. Il Presidente
del Comitato scientifico sovrintende alla programmazione dell'attività
scientifica dell'associazione dandone preventiva comunicazione
al Presidente ed all'Assemblea dei soci.
Il Presidente del Comitato scientifico fa parte unitamente
al Presidente dell'Associazione del Coordinamento dell'Associazione.
La nomina ha validità quadriennale.
Il Presidente del Comitato Scientifico costituisce apposito
comitato scientifico che presiede, composto da personalità
del mondo della cultura, della ricerca scientifica e della
società civile, istituzionale ed associativa particolarmente
distintisi per l'impegno sui temi propri della ragione sociale
dell'associazione.
Supervisiona l'attività della casa editrice relazionando
periodicamente al Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione
Art. 27. - Il Presidente è nominato
dal Consiglio direttivo, convoca all'Assemblea straordinaria
dei soci fondatori, convoca l'Assemblea dei soci ordinari,
presiede alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Presidente
partecipa al Comitato scientifico dell'Associazione. Il Presidente
ha la facoltà di costituire un Coordinamento, del quale
fa parte anche il Presidente del Comitato scientifico, con
i compiti di raccordare ed omogeneizzare gli interventi operativi
ed i propositi scientifici posti alla base dell'impegno dell'associazione
Melagrana ONLUS.
La nomina ha validità quadriennale. Assolve a tutti
gli adempimenti posti nel presente Statuto e sono di sua esclusiva
competenza.
Il Responsabile Amministrativo
Art. 28. - Il Responsabile Amministrativo è nominato
dal Presidente dell'Associazione e resta in carica per la
durata del mandato del Consiglio Direttivo e può essere
rinnovato nell'incarico; partecipa alle sedute del Consiglio
Direttivo e coadiuva il Presidente nella gestione economica
e amministrativa dell'Associazione. Il Responsabile Amministrativo
coordina la segreteria dell'Associazione ed è il referente
contabile ed amministrativo di tutte le attività economiche
dell'Associazione.
TITOLO VI
Le sedi periferiche
Art. 29. - Su richiesta di un significativo numero di soci
o là dove si dimostri necessario, può essere
costituita una sede periferica. L'ambito territoriale è
la provincia.
Art. 30. - Ogni sede periferica in armonia con lo statuto,
definisce un proprio regolamento che diventerà operante
con l'approvazione del consiglio direttivo.
Art. 31. - Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale
dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.
Art. 32. - Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito
il presidente, che farà parte di diritto del consiglio
direttivo.
TITOLO VII
Il Patrimonio
Art. 33. - Le entrate dell'associazione sono
costituite da:
a) tasse d'iscrizione; b) quote annuali di associazione; c)
proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
d) proventi dell'attività editoriale e di produzione
cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica,
fotografica, televisiva - anche con l'ausilio delle reti on-line
e gestione siti internet- relativamente agli scopi sociali;
e) contributi volontari, lasciti, donazioni; f) dalle attività
formative e di consulenza specifiche dell'associazione rivolte
a terzi, privati, imprese ed enti pubblici e privati, e dalla
gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali coerenti
con le finalità sociali, g) proventi della casa editrice
e delle attività della formazione; h) gestione progetti
in convenzione con Enti.
Art. 34. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio
direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce
l'ammontare delle quote di associazione, per l'anno successivo.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale
durante la vita, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
TITOLO VIII
Lo scioglimento
Art. 35. - In caso di scioglimento dell'associazione
si fa esplicito riferimento all'art. 5, comma 4, della Legge
n. 266 dell'11 agosto 1991 dove si prevede che il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità (Legge Regionale
Campania n. 18 del 1996), sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 36. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto
si osservano le disposizioni del codice civile.
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